Ricorso a investigatori esterni all’agenzia

Sentenza della Corte di Cassazione n. 28378/2023

Gli investigatori privati possono raccogliere le prove anche in ambito lavorativo. Questo dato è ormai ritenuto pacifico.

Tuttavia, di recente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un aspetto controverso, con la sentenza della sez. civile n. 28378 del 11/10/2023. La decisione ha riguardato una tematica strettamente attinente alla “privacy” per le agenzie investigative. Queste ultime devono indicare, nel mandato investigativo, i nominativi degli investigatori che svolgono personalmente le indagini. Tale necessità ricorre qualora gli investigatori non siano riconducibili all’agenzia che riceve formalmente l’incarico.

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte ha riguardato il licenziamento del dipendente di una società. I motivi posti alla base del licenziamento sono stati incentrati su tre aspetti. Innanzitutto, il lavoratore è stato accusato di aver falsamente attestato le modalità e i tempi di svolgimento dell’attività lavorativa. In secondo luogo, è stato sostenuto che il dipendente svolgesse meno ore di lavoro di quelle dovute. Infine, la società ha affermato che il lavoratore si occupasse, durante l’orario di lavoro, di incombenze legate alla propria vita personale.

In primo grado il Tribunale ha dato ragione al lavoratore e ha ordinato la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro. La Corte D’Appello ha riformato la sentenza, pronunciandosi a favore della società. Il lavoratore ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione.

I motivi del ricorso

Per quanto qui interessa, fra i motivi di ricorso, il dipendente lamentava la mancata indicazione, nel mandato investigativo, dei nominativi degli investigatori che avevano svolto, in concreto, le indagini.

Nel mandato, l’agenzia investigativa aveva previsto la possibilità di avvalersi di altra agenzia esterna per lo svolgimento delle indagini, riservandosi la governance, il coordinamento operativo e l’attività di reporting finale. Si rappresenta che, al di fuori delle ipotesi di ricorso ad altre agenzie, in nessun caso un’agenzia investigativa possa avvalersi di soggetti che non risultino contrattualizzati dalla medesima e segnalati alla prefettura di competenza.

Era prevista, però, anche la necessità che l’agenzia, qualora si fosse avvalsa dell’attività di soggetti esterni alla stessa, indicasse le generalità degli investigatori che avevano, nella pratica, svolto le indagini.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie. La mancata indicazione dei nominativi degli investigatori rende, di conseguenza, inutilizzabili i dati raccolti in sede di indagini. I Giudici della Suprema Corte hanno sostenuto l’invalidità del mandato investigativo e hanno ritenuto nulle le risultanze investigative poste alla base del licenziamento disciplinare.

Il quadro normativo

Il quadro normativo, posto dalla Cassazione a sostegno della propria decisione, è incentrato fondamentalmente su due dati.

I Giudici hanno fatto riferimento all’autorizzazione n. 6/2016 e all’articolo 8 del Provvedimento n. 60/2008, allegato A.6 al d.lgs. n. 196/2003 dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Entrambe le norme prevedono che “L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico”.

L’utilizzo legittimo di investigatori esterni

In conclusione, la Cassazione ha ritenuto inutilizzabili in maniera assoluta i dati raccolti in sede di indagini dall’agenzia investigativa e posti a sostegno del licenziamento disciplinare del dipendente.

I nominativi degli investigatori, esterni all’agenzia incaricata, che hanno svolto in concreto le indagini, non sono stati indicati non solo al momento della firma del mandato, ma neanche successivamente.

Il datore di lavoro non avrebbe potuto in alcun modo utilizzare le risultanze dell’attività investigativa e porle a fondamento del licenziamento. D’altro canto, il Giudice non avrebbe potuto porle a fondamento della propria decisione. Il nodo della questione non sta nell’utilizzo, da parte dell’agenzia investigativa, di investigatori esterni, ma della mancata indicazione espressa degli stessi nel mandato, anche in fase successiva alla sottoscrizione.

Al contrario, laddove l’istituto investigativo si avvalga unicamente di personale proprio, non esiste alcun obbligo di indicazione espressa dei nominativi degli investigatori.

 

 

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