Non è prassi poco diffusa l’utilizzo contra legem dei permessi retribuiti riconosciuti ai lavoratori dipendenti ai sensi della L. 104/1992.
Per accertare e tenere a bada gli eventuali abusi perpetrati dai lavoratori assenti per assistere il congiunto disabile, è consentito al datore di lavoro, il quale abbia fondato sospetto che i permessi vengano usati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, di effettuare controlli a mezzo di agenzie o investigatori privati.
Se dalle indagini investigative emerge la fondatezza dell’abuso, ossia che il lavoratore sta utilizzando il permesso per attività diverse da quelle consentite (ossia l’assistenza al parente disabile), le prove raccolte possono essere utilizzate a fondamento del licenziamento per giusta causa.
A tal proposito, la giurisprudenza ha costantemente enfatizzato come l’utilizzo improprio dei permessi 104 (ad esempio per soddisfare interessi personali piuttosto che assistere il parente disabile) rappresenti un abuso idoneo a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nonché un comportamento che viola i doveri imposti dalla convivenza sociale e che costringe l’intera collettività a sopportarne l’indebito costo, dunque rilevante in ambito penale.
La giurisprudenza si è più volte trovata a pronunciarsi sulla liceità o meno di una simile pratica (quella di “assoldare” un detective), stante quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori sul divieto di “spiare i dipendenti”.
Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che non viola lo Statuto dei lavoratori il datore di lavoro che si serve di un investigatore per accertare l’abuso dei permessi 104, considerando dunque legittimo il controllo finalizzato ad accertare l’uso improprio dei permessi, suscettibile di rilevanza anche penale
Nella recente sentenza n. 9749/2016, la sezione lavoro ha dato continuità all’insegnamento che ha considerato legittimo il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi 104, suscettibile di rilevanza anche penale, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.
Difatti, rammenta la Corte, le agenzie investigative per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011).
Né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16196).
Con la pronuncia richiamata, la Cassazione ha dato seguito a quanto affermato in precedenza dalla sentenza n. 4984/2014, in cui gli Ermellini, sempre interrogati sulla liceità o meno dei controlli effettuati a mezzo di investigatori privati, hanno rammentato che le disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970) che delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi (e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa), non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi dalla guardie particolari giurate (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) per la tutela del patrimonio aziendale.
Nel caso considerato il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.
Fonte: Permessi 104: il dipendente può essere pedinato
(www.StudioCataldi.it)
L’agenzia investigativa deve indicare espressamente nel mandato il nominativo di eventuali investigatori privati esterni.
In presenza di alcune condizioni pregiudizievoli per il minore si procede eccezionalmente all’affidamento esclusivo in favore di un solo genitore piuttosto che all’affidamento congiunto
La violenza di genere La violenza sulle donne è un fenomeno complesso e trasversale alle classi sociali e alle culture, con origini antiche. Le Nazioni Unite […]
Le prove della ludopatia del coniuge raccolte dall’investigatore privato possono garantire l’addebito nella separazione
Assegno di divorzio non dovuto: il Giudice ordina la restituzione delle somme. Determinante l’attività dell’investigatore privato per accertare le condizioni economiche dell’ex coniuge.
Le agenzie investigative possono operare in qualità di accertatori per l’antifrode assicurativo, al fine di individuare eventuali simulazioni di sinistro
Uso dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per scopi diversi dall’assistenza al disabile. La Suprema Corte con la sentenza n. 1394/2020 conferma il proprio orientamento in […]
Gli effetti della nuova convivenza Con l’ordinanza n. 22604 del 16 ottobre 2020 la Suprema Corte si è pronunciata sugli effetti prodotti da una nuova convivenza […]
Permessi speciali accordati ai dipendenti in regime COVID-19. Gli investigatori privati posso intervenire per rilevare gli abusi. COVID-19 ed estensione dei permessi per i lavoratori L’emergenza […]
Con la sentenza n. 18411/19, la Corte di Cassazione rende legittimo il licenziamento per i lavoratori che utilizzano i permessi della legge 104/92 per riposare. Sono […]
Fabrizio Melis, abilitato all'esercizio della professione di avvocato, è investigatore privato titolare di Istituto Investigativo in virtù della licenza n. 57686 rilasciata dalla Prefettura di Cagliari. La capacità di offrire un'ampia gamma di servizi altamente professionali deriva, oltre che dall'esperienza pluriennale del titolare, in campo investigativo e della vigilanza, giuridico e informatico, sia nel settore pubblico che in quello privato, da una solida rete di collaborazioni dell’Agenzia investigativa con altri professionisti operanti nel territorio nazionale.
Attività di ricerca e individuazione elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale. Furti e danneggiamenti, truffe, stalking
Attività di investigazioni, ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati e aziende. Controllo dipendenti o soci infedeli, ammanchi
Rapporti sulla consistenza patrimoniale di privati e aziende. Indicatori economici e finanziari. Informazioni su imprese, veicoli, immobili
Indagini Informatiche e Scientifiche: recupero dati, ricerche sulla rete internet, trascrizioni e perizie, sicurezza informatica, analisi del DNA
Attività di investigazione, ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati. Infedeltà coniugale, controllo figli minori, ricerca persone
Accertamento delle circostanze di un sinistro, rilievi, reperimento prove testimoniali al fine evitare truffe o abusi
Individuazione di strumenti occultati per captazione audio-visiva (microspie). Bonifiche ambientali, telefoniche, informatiche
Consulenze legali, in materia di privacy, responsabilità degli enti e diritto d'autore. Sicurezza e metodi di tutela. Trascrizioni e perizie
Ogni attività necessita di una preventiva valutazione delle esigenze da soddisfare, delle metodologie da adottare e del risultato utile da perseguire. Un primo appuntamento con il titolare dell’Agenzia investigativa ha lo scopo di valutare insieme ogni aspetto della problematica da affrontare, senza alcun impegno o costo e nella più totale riservatezza. La sede principale è a Cagliari, ma è possibile fissare un appuntamento nelle altre sedi dislocate in Sardegna.
Chiama i seguenti numeri
Oppure compila il modulo sottostante