Investigazioni private in regime restrittivo COVID-19

Permessi speciali accordati ai dipendenti in regime COVID-19. Gli investigatori privati posso intervenire per rilevare gli abusi.

COVID-19 ed estensione dei permessi per i lavoratori

L’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19 ha profondamente cambiato il modo di vivere e di lavorare. Lo Stato è dovuto intervenire regolamentando numerosi aspetti delle abitudini dei cittadini e del lavoro. Uno di questi riguarda un ampliamento straordinario di alcune tipologie di permessi concessi al lavoratore.

Tra questi, in particolare, i permessi retribuiti previsti dalla legge 104/1992. Alle ordinarie 3 giornate al mese sono state aggiunte 12 giornate usufruibili entro il 30 aprile 2020 (fermo restando le ulteriori disposizioni che verranno predisposte per maggio), quindi valide per tutto il periodo di lockdown imposto dal legislatore.

Rimane da precisare un argomento che potrebbe generare confusione. Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, il cosiddetto “Cura Italia” e in particolare con l’arti. 46 “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, si è stabilita l’impossibilità per le imprese di licenziare per giustificato motivo oggettivo ed è stato escluso il licenziamento collettivo.

Rimane tuttavia in vigore la facoltà, per l’impresa, di avvalersi dell’art. 2129 del c.c. che regola il licenziamento per giusta causa, cioè quando si verifica un caso così grave da non poter proseguire il rapporto di lavoro. Per esempio nei casi di furto, abuso dei permessi di cui alla legge 104/1992 e malattia simulata. Condotte che, oltre che illecite, fanno venir meno la fiducia tra impresa e lavoratore.

Pertanto, anche in questo periodo di emergenza pandemica, l’impresa può far valere i propri diritti licenziando un dipendente infedele se i suoi comportamenti sono tali da compromettere il rapporto di lavoro in modo irrimediabile.

Le aziende possono quindi usufruire dei servizi svolti dalle agenzie di investigazione per scovare i comportamenti infedeli del dipendente e proseguire con il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, una volta raccolte le prove di tale comportamento.

 

Investigazioni private ammesse entro alcuni limiti

Durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del c.d. “Coronavirus”, l’attività di investigazione privata risulta sospesa in virtù dell’art. 1 comma 1 lettera A) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

Tuttavia, il D.P.C.M. , all’art. 1 comma 1 lettera D), prevede che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera E), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa e’ legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Pertanto, anche nel periodo di lockdown, come Istituto di investigazione privata continuiamo ad operare in favore delle aziende erogatrici di servizi essenziali che manifestano, insistentemente, la carenza di organico a causa di un ricorso fraudolento, da parte del personale dipendente, ai permessi speciali accordati sulla base dei decreti d’urgenza.

Le attività che continuiamo a svolgere sono connotate, oltre che dai requisiti previsti dall’art. 1 comma 1 lettera D) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020, dai presupposti dell’indifferibilità e non ripetibilità delle attività di accertamento.

In alcuni casi, nell’attuale situazione emergenziale, le agenzie investigative svolgono un vero e proprio servizio di pubblica utilità per i territori in cui sono attivi, in ausilio alle attività delle Istituzioni.

Tale orientamento risulta confermato dalle posizioni espresse di alcune Prefetture nei confronti delle comunicazioni di prosecuzione dell’attività inoltrate dalle agenzie investigative.

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