Può capitare che all’interno di una coppia coniugata uno dei due coniugi intrattenga una relazione extraconiugale.
Se a seguito del termine della relazione extraconiougale l’amante per vendetta rivela a mezzo telefono o tramite social network la relazione può scattare una condanna penale per molestie.
Con la sentenza n. 28852/2009, la prima sezione penale, ha condannato per molestie l’amante che aveva inviato di messaggi di testo alla convivente del traditore per informarla della relazione.
Due sentenze del 2015 hanno affrontato il tema della vendetta trasversale a seguito dello scioglimento della relazione extraconiugale.
E’ stata infatti confermata la condanna per molestie nella sentenza resa dalla Cassazione n. 28493/2015 nei confronti della donna che, durante tre distinte telefonate, aveva rivelato l’adulterio dell’ex amante a sua moglie.
Inutile affermare che le telefonate fossero state lunghe e non assillanti, ipotizzando che la persona offesa aveva avuto interesse alle informazioni.
Per i giudici l’atteggiamento della persona offesa “non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte”.
La quinta sezione penale nella sentenza n. 29826/2015 ha condannato l’amante che ha reso di pubblico dominio la relazione rendendosi autore di lettere anonime lasciate sul luogo di lavoro, trattandosi di un suo collega, nonché di numerosi atti persecutori.
Fondati o meno che siano stati i messaggi questi hanno cagionato danno alla riservatezza e all’intimità sessuale delle persone offese creando nelle medesime stati di disagio, di imbarazzo e di mortificazione, sfociati in un perdurante e grave stato di ansia a fronte del concreto aggravamento e consolidamento della violazione della riservatezza e della manipolazione dell’identità umana, sociale, etica di tutti i componenti della famiglia, nel contesto familiare e lavorativo.
L’agenzia investigativa deve indicare espressamente nel mandato il nominativo di eventuali investigatori privati esterni.
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