Fondo di solidarietà per il coniuge separato

Come funziona e come ottenerlo.

 

La legge di stabilità n.208 del 2015 ha istituito, presso il Ministero della Giustizia, un “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” per gli anni 2016 e 2017. Il decreto attuativo del 15 dicembre 2016 che sblocca lo stanziamento dei fondi ai beneficiari è giunto in Gazzetta Ufficiale il  14 gennaio.

Si tratta di un sostegno economico al coniuge separato che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.)

Per ora la misura verrà applicata solo in alcuni Tribunali, trattandosi di misura sperimentale.

Il decreto ministeriale precisa quali sono i Tribunali legittimati a ricevere l’istanza. Si tratta di quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti di Appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12:

Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.

Dubbi residuano quanto alla sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari, con sede in Sassari, ma stante la lettera dell’art.2 del decreto attuativo, nonchè la finalità della disposizione, deve ritenersi incluso anche il tribunale di Sassari.

Deve trattarsi però di genitore separato, non divorziato e convivente con figli comuni dei coniugi.  Nonostante l’uguaglianza dei figli innanzi alla legge, la legge non prende in considerazione né i figli maggiorenni non indipendenti economicamente, né i genitori di figli nati fuori dal matrimonio.

Come accedere al Fondo di solidarietà.

E’ necessario utilizzare l’apposito modulo, a pena di intrasmissibilità della domanda, predisposto dal Ministero e che sarà disponibile a partire dal 13 febbraio 2017 sul sito del Ministero (www.giustizia.it),nell’area denominata “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”.

L’istanza dovrà contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, le generalità e i dati anagrafici del richiedente; il codice fiscale; l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge, quindi successivo al 1° gennaio 2016.

E’ inoltre necessario indicare se il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000; l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza; la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

Dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità: copia del documento di identità del richiedente e copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; la visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili; l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

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