La normativa
In caso di separazione da parte dei genitori, l’art. 337 ter del Codice Civile prevede che entrambi i genitori, in assenza di un accordo consensuale tra le parti, debbano provvedere al mantenimento dei figli in maniera proporzionale al proprio reddito e che sia il giudice a compiere una prima valutazione per dare subito il via all’erogazione dell’assegno di mantenimento.
Tale mantenimento è da considerare non solo dal punto di vista meramente alimentare, ma include anche tanti altri aspetti come quello abitativo, scolastico, sanitario, sportivo, sociale, ecc.
La decisione del giudice, che stabilisce l’importo di un assegno periodico da corrispondere a favore del figlio, si basa quindi sulla valutazione di alcuni parametri quali:
– le esigenze attuali del figlio
– il tenore di vita goduto dal figlio nel periodo di convivenza dei genitori prima della separazione
– quanto tempo il figlio passa presso il domicilio di ciascun genitore
– il reddito e le altre fonti economiche di entrambi i genitori
– il valore economico dell’apporto ai lavori domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una volta preso in esame nel dettaglio la situazione globale dei coniugi in fase di separazione e terminato l’iter, la somma indicata dal giudice può subire eventuali variazioni, anche sostanziali. Durante la causa, infatti, la parte che è destinataria dell’assegno può dimostrare l’effettivo tenore di vita della controparte, indicando ad esempio eventuali fonti di reddito non dichiarate, auto di lusso, viaggi di piacere, ecc. Il giudice può anche avvalersi di accertamenti specifici sui redditi e sui beni oggetto di contestazione, affidandosi per esempio ad un’Agenzia investigativa autorizzata a svolgere attività di indagine in ambito patrimoniale.
Non è possibile definire delle regole di calcolo del mantenimento figli univoche stabilite per legge, ma solitamente i giudici applicano dei criteri di massima, proprio a causa della presenza di tutte le variabili elencate più sopra.
Alcuni tribunali, come quelli di Firenze e Palermo, hanno sviluppato dei propri modelli di calcolo, partendo dalle indicazioni di legge e tenendo conto della giurisprudenza pregressa.
Questi modelli di calcolo conducono a dei risultati di massima che possono essere così quantificati:
– 1 solo figlio: circa un quarto del reddito medio
– 2 figli: circa il 40% del reddito medio
– 3 figli: circa la metà del reddito medio
L’assegno determinato è da considerarsi utilizzabile per le spese medie mensili che comprendono alimentazione, scuola, salute, attività sportive, ecc.
Nel caso si presentassero delle spese straordinarie dovute ad eventi occasionali o imprevedibili ( visite specialistiche, viaggi occasionali, ecc.) entrambi i genitori sono tenuti a concorrere alla spesa nella misura del 50% del totale.
L’agenzia investigativa deve indicare espressamente nel mandato il nominativo di eventuali investigatori privati esterni.
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