Con l’ordinanza n. 22604 del 16 ottobre 2020 la Suprema Corte si è pronunciata sugli effetti prodotti da una nuova convivenza dell’ex coniuge sull’assegno divorzile.
L’ex coniuge che instaura una nuova relazione perde il diritto all’assegno di divorzio. La Cassazione conferma, dunque, che i diritti che sopravvivono allo scioglimento del vincolo matrimoniale si posso perdere. Ciò accade non solo nel caso in cui l’ex coniuge contragga un nuovo matrimonio ma anche in presenza di una convivenza more uxorio.
Lecito dunque domandarsi quali siano le caratteristiche che la nuova relazione affettiva debba avere per poter configurare una convivenza.
La giurisprudenza non pone alcun dubbio sulla continuità e stabilità della nuova relazione. I problemi possono sorgere quando si tratta di provare l’esistenza di una nuova relazione e la non occasionalità della stessa.
L’ex coniuge, spesso, non ha alcun interesse a manifestare la nuova relazione affettiva sapendo di poter incorrere nella revoca dell’assegno divorzile.
Di qui l’importanza di un’indagine investigativa che supporti l’istruttoria giudiziale consentendo di portare in luce abitudini dei conviventi, modalità, atteggiamenti di confidenza e la frequenza con cui si esplica la relazione.
Nel caso oggetto della citata ordinanza la Cassazione ha annullato la condanna nei confronti di un uomo a versare gli alimenti all’ex moglie che, nel frattempo aveva intrapreso una nuova relazione qualificata. Quest’ultima, in base all’istruttoria condotta in primo grado è stata valutata come “pluriennale, consolidata, ufficializzata, di quotidiana frequentazione e caratterizzata da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”.
Appare dunque determinante un’investigazione, da parte di un Istituto investigativo autorizzato. L’agenzia investigativa deve far emergere che l’ex coniuge abbia intrapreso un percorso di vita comune con un’altra persona, con le caratteristiche proprie di una famiglia di fatto.
Il risultato pressoché scontato sarà l’annullamento dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
L’agenzia investigativa deve indicare espressamente nel mandato il nominativo di eventuali investigatori privati esterni.
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