Il tema dell’affidamento dei figli minori in sede di separazione o divorzio risulta di grande attualità. Viviamo una fase storica caratterizzata da alte percentuali di scioglimento dei matrimoni. Inoltre si registra un numero sempre più elevato di unioni di fatto e figli nati fuori dal matrimonio, anche in questi casi sorge il problema dell’affidamento dei figli minori.
Sia in caso di scioglimento del matrimonio che in caso di cessazione della convivenza di una coppia di fatto, nella decisione sull’affidamento dei figli il giudice dovrà essere guidato dal “principio di bigenitorialità”. In virtù di tale principio i bambini dovrebbero essere affidati ad entrambi i genitori. La Corte di Cassazione civile ha in più occasioni ribadito che il criterio fondamentale per decidere sul tema dell’affidamento dei minori è costituito dall’interesse morale e materiale della prole. La Corte ha inoltre precisato che tale principio risulta salvaguardato anche se il minore viene collocato presso uno dei genitori purché sia stabilito un regime di frequentazione con l’altro genitore. L’affidamento dei figli in caso di separazione coniugale deve quindi tutelare in primo luogo l’interesse del minore. Dovranno essere garantite le esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica (Cass. Civ. sent. n. 28723/2020, sent. n. 9764/2019).
Peraltro può accadere che uno dei genitori affidatari sia manifestamente inidoneo. In tal caso l’affidamento condiviso risulta pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore. In tali situazioni si potrà valutare di disporre l’affidamento esclusivo che si configura come soluzione eccezionale rispetto all’affidamento condiviso.
Sulla base delle decisioni adottate dalla giurisprudenza nel corso degli anni, possiamo stilare una elenco di casi in presenza dei quali un genitore potrà chiedere l’affidamento esclusivo in qualsiasi momento:
1) il minore presenti difficoltà di relazionarsi con uno dei due genitori o manifesti una persistente avversione al punto da rifiutare di incontrarlo;
2) genitore manipolativo che condizioni i figli in modo da allontanarli fisicamente e psicologicamente dall’altro genitore, realizzando una c.d. “alienazione parentale”;
3) violazione ripetuta dell’esercizio del diritto di visita con violazione del diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
4) genitore inadempiente all’obbligo di mantenimento ed esercizio discontinuo del diritto di visita che mostri un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore;
5) disinteresse di un genitore verso il minore, quando non presenzi ai momenti significativi della sua vita (quali ad es. la nascita ed il battesimo) rendendosi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale;
6) genitore con problemi di dipendenza da alcool o droga o che riporti condanne penali per reati gravi;
7) genitore aggressivo, con carattere irascibile e violento, cattiva condotta morale e civile e violento verso l’altro genitore in presenza dei figli;
8) genitore privo di una propria abitazione qualora chieda ospitalità a parenti ed amici e costringa il minore a duplicare con lui ogni sua condotta tenuta presso l’altro genitore (es. due turni scolastici, due attività sportive, due diete alimentari);
9) con una recente pronuncia, la Cassazione ha stabilito un importante principio di diritto secondo il quale il padre può perdere l’affido dei figli minori se, nei giorni in cui può tenere con sé i figli li lascia per tutto il tempo soli dai nonni paterni (Cass. Civ. n. 1191/2020).
Per rilevare l’esistenza di situazioni che legittimerebbero l’applicazione di un affidamento esclusivo risulta indispensabile il ruolo dell’investigatore privato. In particolare, un suo intervento potrà garantire un’indagine discreta ed obiettiva per documentare le condizioni di vita del minore, l’idoneità dei luoghi in cui vive, i comportamenti assunti dal genitore affidatario, le persone che frequenta.
Gli elementi raccolti confluiranno in una relazione investigativa con descrizione e rappresentazione delle circostanze idonee a sostenere l’eventuale l’istanza di affidamento esclusivo.
L’agenzia investigativa deve indicare espressamente nel mandato il nominativo di eventuali investigatori privati esterni.
In presenza di alcune condizioni pregiudizievoli per il minore si procede eccezionalmente all’affidamento esclusivo in favore di un solo genitore piuttosto che all’affidamento congiunto
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