Secondo l’articolo 2105 del codice civile “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Il dipendente “infedele” compie un illecito quando divulga notizie attinenti l’organizzazione e i metodi di produzione aziendali o quando utilizza dette notizie per creare un pregiudizio all’azienda datrice di lavoro. E’ considerato illecito, inoltre, condurre trattative d’affari del dipendente in persona o per conto terzi in concorrenza con il datore.
Gli obblighi del lavoratore non si fermano solo a quelli imposti dall’art. 2105 c.c. ma si estendono anche a qualsiasi altro comportamento in contrasto con il rapporto di fiducia tra azienda e lavoratore.
Come espresso dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 10627 del 22 maggio 2015, il lavoratore può essere licenziato per giusta causa quando compie prestazioni lavorative a favore di terzi, anche non in concorrenza con l’azienda datrice, durante il periodo di assenza per malattia o durante i congedi parentali. Il permesso non può essere utilizzato per scopi diversi o incompatibili con il motivo per cui è stato concesso. E’, ad esempio, molto frequente lo svolgimento di attività lavorative durante il permesso ex legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tale comportamento infedele fa venire meno il rapporto di fiducia instaurato tra dipendente e datore di lavoro e potrebbe causare il licenziamento del lavoratore.
E’ ovviamente vietato compiere furti o danni all’azienda o al suo patrimonio. Una condotta molto frequente nelle aziende è quella dei furti da parte dei dipendenti, tale comportamento comporta la rottura del rapporto di fiducia instaurata dalle parti e, se provata, il licenziamento per giusta causa.
Negli ultimi anni si è fatto strada un altro comportamento illecito che riguarda la sicurezza informatica. Tra le cause di licenziamento per giustificato motivo sono sempre più frequenti i casi di violazione della sicurezza informatica: è severamente vietato, ad esempio, dare possibilità di accesso ad aree riservate a terzi.
La Corte di cassazione, con la sentenza 11437/1995, ha inoltre affermato che i comportamenti seppur tenuti fuori dall’ambiente di lavoro, ma lesivi del rapporto di fiducia, sono considerati atti di infedeltà da parte del lavoratore.
Per dimostrare il comportamento infedele del dipendente, il datore di lavoro necessita di prove accurate e puntali che determinino l’infedeltà aziendale. Per fare ciò la legge approva il ricorso a Istituti di investigazione, i quali possono procurare le prove sui comportamenti non corretti dei dipendenti, al fine di rivelare eventuali infedeltà.
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